Art. 20.

      1. L'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
      2. La richiesta della notificazione da eseguire di persona, di cui al comma 1,

 

Pag. 10

deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
      3. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali. La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.